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Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val D'Agri-Lagonegrese |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 8 dicembre 2007 Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val D'Agri-Lagonegrese. (GU n. 55 del 5-3-2008 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreta: Art. 1. 1. É istituito il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese. 2. É istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese che ha personalità di diritto pubblico ed é sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. All'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 4. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese é delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Basilicata e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese. 5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da adottarsi sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 6. La pianta organica dell'ente Parco é determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6, e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese: a) il presidente; b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al comma 1 é effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. 3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento. 4. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in servizio, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia, dai comuni e dalle comunita' montane interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 3. 1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici; c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea; d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni; e) eventuali redditi patrimoniali; f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi; g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'ente Parco. 2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Art. 4. Fino alla costituzione dell'Ente Parco le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela vengono rilasciate dai competenti uffici della regione Basilicata, secondo le modalita' previste dall'art. 10 dell'allegato A. Art. 5. L'ente Parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, per tutte le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A. Art. 6. Al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile attraverso il mantenimento e la promozione delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Art. 7. 1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'ente Parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco. 2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 107
Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 5) DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO-VAL D'AGRI-LAGONEGRESE
Art. 1. Zonizzazione interna 1. L'area del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, é suddivisa nelle seguenti zone: zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione; zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione; zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione. Art. 2. Tutela e promozione 1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) la tutela del paesaggio; c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a favorire una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali; d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti e di assistenza tecnica alle imprese; e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema; f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare; g) le attività turistiche e ricreative compatibili; h) il supporto e la valorizzazione delle attività produttive compatibili; i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali; l) il rispetto degli usi civici delle collettività locali che sono esercitate secondo le consuetudini locali. Art. 3. Divieti generali 1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti attività: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittiche si applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successiva lettera c); b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, nonché la raccolta di funghi, tartufi e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici; c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco; e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali, fatte salve le rispettive attività già in atto, esclusivamente finalizzate al ripristino ambientale dei siti, previa autorizzazione dell'ente Parco; f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157; g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato; h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1; i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali; l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche; m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente Parco; n) l'attività di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche; o) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidono sugli alvei naturali. 2. In riferimento alla lettera n) del comma 1 é fatta salva la realizzazione di opere e l'esercizio delle attività connesse che hanno già ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché quelle relative agli interventi per i quali alla data di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglio regionale siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale. Art. 4. Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti: a) l'uso dei fitofarmaci; b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve, altresì, le previsioni dei piani paesistici di ambito laddove vigenti e/o in fase di approvazione; c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani di assestamento forestale approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; d) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali; f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco e della segnaletica esistente, purché conforme a quella del C.A.I.; g) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico e di depurazione di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco. Art. 5. Divieti in zona 2 1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'art. 3 i seguenti divieti: a) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso; b) le utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniale non previste nei piani di assestamento forestale già vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; nonché i progetti e le istanze di taglio, redatti ai sensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, e della D.G.R. n. 956/2000 art. 1, comma 2, per i quali le amministrazioni comunali hanno già avviato le procedure amministrative fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 6. Regime autorizzativo generale 1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e delle loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco. 2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia. Art. 7. Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi: a) le opere tecnologiche, fatte salve le competenze del Ministero delle comunicazioni; b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; c) i piani di assestamento forestale. 2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art.31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione. Art. 8. Regime autorizzativo in zona 2 1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi: a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni; b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori; c) realizzazione dì piste ed impianti per lo sci di fondo; d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilità; e) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione. 3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori. Art. 9. Regime autorizzativo in zona 3 1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso di adozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007. Art. 10. Modalità di richiesta delle autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco, per quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 é subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni: a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente; b) l'autorizzazione é rilasciata per le opere non ricadenti in zona 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata. 2. Le autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti di pianificazione e agli interventi soggetti rispettivamente a conferenza di pianificazione e conferenza di localizzazione e relativi accordi di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 della legge 11 agosto 1999, n. 23, sono rese nelle medesime sedi dal rappresentante dell'ente Parco convocato a norma delle suddette procedure. Art. 11. Norma transitoria 1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri per i progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative espletate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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