Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val D'Agri-Lagonegrese

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - 8 dicembre 2007

Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val D'Agri-Lagonegrese. (GU n. 55 del 5-3-2008 )

  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

GUFO REALEVista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalità e ambito di applicazione; Considerato che l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 e dall'art. 1, comma 13-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata con la delibera di giunta n. 978 del 4 giugno 2003 ha proposto tra gli altri i siti di importanza comunitaria aventi i codici IT9210035, IT9210115, IT9210240, IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210005, IT9210143, IT9210110, IT9210195, IT9210200, IT9210045; Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati; Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale siano introdotte misure di salvaguardia anche ad integrazione delle analoghe misure eventualmente adottate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge; Considerato che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati consultati gli enti locali interessati; Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 552 del 23 dicembre 2002; Visti gli esiti delle riunioni della Conferenza unificata in sede tecnica del 5 giugno 2003, del 20 ottobre 2003, del 10 gennaio 2005 e del 19 gennaio 2006 e, in sede politica, del 15 dicembre 2005 e del 26 gennaio 2006; Acquisita l'intesa della regione Basilicata, di cui alla delibera di giunta regionale n. 809 del 5 giugno 2006; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006, che istituisce il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese; Vista la nota n. 66/17 in data 7 settembre 2006 della Corte dei conti, con la quale l'organo di controllo non ha ammesso al visto di registrazione il predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006, osservando, in particolare, la mancanza del parere favorevole della Conferenza unificata, nonché l'imperfetto raggiungimento dell'intesa con la regione Basilicata, in considerazione della non completa conformità della citata delibera della regione Basilicata alla proposta del Ministero proponente. Ritenuto necessario adeguarsi alle citate osservazioni della Corte dei conti e pertanto di riacquisire nel procedimento gli atti oggetto di rilievo da parte dell'organo di controllo; Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, espressa con deliberazione della propria giunta regionale n. 537 del 17 aprile 2007; Sentita la Conferenza unificata che, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in data 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole; Ritenuto necessario predisporre un nuovo provvedimento che sostituisca il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 Decreta:

 Art. 1.

 1. É istituito il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.

2. É istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese che ha personalità di diritto pubblico ed é sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. All'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese é delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Basilicata e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da adottarsi sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

6. La pianta organica dell'ente Parco é determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6, e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 Art. 2.

   1.  Sono  organi  dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano -

Val d'Agri-Lagonegrese:

    a) il presidente;

    b) il consiglio direttivo;

    c) la giunta esecutiva;

    d) il collegio dei revisori dei conti;

    e) la comunita' del Parco.

  2.  La  nomina degli organi di cui al comma 1 é effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e   10,   della   legge   6 dicembre   1991,  n.  394,  e  successive modificazioni.

  3.  Il  consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese individua all'interno del territorio del Parco la  sede  legale  ed  amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento.

  4. L'ente Parco puo' avvalersi di personale in servizio, nonché di mezzi   e   strutture  messi  a  disposizione  dalla  regione,  dalla provincia,  dai comuni e dalle comunita' montane interessati, nonché da  altri  enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 Art. 3.

   1.   Costituiscono   entrate   dell'ente   Parco  da  destinare  al conseguimento dei fini istitutivi:

    a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

    b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

    c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

    d) i  lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui  all'art.  3  della  legge  2 agosto  1982,  n. 512, e successive modificazioni;

    e) eventuali redditi patrimoniali;

    f) i  canoni  delle  concessioni previste dalla legge, i proventi dei  diritti  di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

    g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;

    h) i  proventi  delle  sanzioni  derivanti  da inosservanza delle norme regolamentari;

    i) ogni  altro  provento  acquisito  in  relazione  all'attivita' dell'ente Parco.

  2.  I  contributi  ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Art. 4.

   Fino  alla  costituzione dell'Ente Parco le autorizzazioni previste nella  disciplina  di tutela vengono rilasciate dai competenti uffici della  regione Basilicata, secondo le modalita' previste dall'art. 10 dell'allegato A.

 Art. 5. 

  L'ente   Parco   puo'   avvalersi,   previa   stipula  di  apposita convenzione,  degli  enti  strumentali  della  regione,  per tutte le attivita'  che  dovessero  rendersi  necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.

 Art. 6.

   Al  fine  di  favorire  uno  sviluppo  ecosostenibile attraverso il mantenimento  e  la  promozione  delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali,  il  recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione,  saranno  attivate  opportune  forme  di  incentivazione attraverso  le  concessioni  di sovvenzioni a privati ed enti locali, così  come  previsto  dall'art.  14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 Art. 7.

   1.  Al  fine  di  promuovere  ed  incentivare  le iniziative atte a favorire  lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno  del parco, l'ente Parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

  2.  Per  quanto  non  specificato  nel  presente decreto valgono le disposizioni  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

  Il  presente  decreto  sarà  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

                             NAPOLITANO

             Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri

             Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio   e del mare

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2008

Ufficio  di  controllo  atti  sui  Ministeri  delle infrastrutture ed

assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 107

 

 Allegato A

                                      (previsto dall'art. 1, comma 5)

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO-VAL D'AGRI-LAGONEGRESE

 

Art. 1.

                        Zonizzazione interna

    1.  L'area  del  Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val d'Agri-Lagonegrese,  così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, é suddivisa nelle seguenti zone:

      zona  1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

      zona  2,  di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione;

      zona  3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione.

Art. 2.

                         Tutela e promozione

    1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:

      a) la   conservazione   di   specie   animali  o  vegetali,  di associazioni  vegetali,  di  formazioni  geologiche,  di singolarità paleontologiche,  di  comunità  biologiche,  di biotopi, di processi naturali,  di  equilibri  idraulici  e  idrogeologici,  di  equilibri ecologici;

      b) la tutela del paesaggio;

      c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a favorire   una   integrazione   tra   uomo  e  ambiente  mediante  il mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  attività  agro-silvo-pastorali tradizionali;

      d) la  promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e biologica   attraverso  opportune  forme  di  incentivazione  per  la riconversione  delle  colture  esistenti e di assistenza tecnica alle imprese;

      e) la  conservazione  del  bosco  e  la  gestione delle risorse forestali attraverso    interventi    che   non   modifichino   le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;

      f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

      g) le attività turistiche e ricreative compatibili;

      h) il  supporto  e la valorizzazione delle attività produttive compatibili;

      i)  la  tutela  e  la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini   e   delle  attività  tradizionali  delle  popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

      l)  il rispetto degli usi civici delle collettività locali che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

Art. 3.

                          Divieti generali

    1.  Sono  vietate  su  tutto  il  territorio  del Parco nazionale dell'Appennino   Lucano   -   Val   d'Agri-Lagonegrese,  le  seguenti attività:

      a) la  cattura,  l'uccisione,  il danneggiamento ed il disturbo delle  specie  animali  ad  eccezione  di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli eventuali  abbattimenti  selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici  accertati  dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge  6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittiche si applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successiva lettera c);

      b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte salve  le  attività  agro-silvo-pastorali,  nonché  la  raccolta di funghi,  tartufi  e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;

      c) l'introduzione  in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;

      d) il  prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;

      e) l'apertura   e   l'esercizio   di  cave,  di  miniere  e  di discariche,  nonché  l'asportazione  di  minerali,  fatte  salve  le rispettive  attività  già  in  atto,  esclusivamente finalizzate al ripristino  ambientale  dei  siti,  previa  autorizzazione  dell'ente Parco;

      f) l'introduzione  da  parte  di  privati,  di armi, esplosivi, qualsiasi  mezzo  distruttivo  o di cattura se non autorizzata, fatto salvo  quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

      g) il  campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed  appositamente  attrezzate  ad  eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

      h) il   sorvolo  non  autorizzato  dalle  competenti  autorità secondo  quanto  espressamente  definito dalle leggi sulla disciplina del  volo  e  dall'ente  Parco  per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;

      i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per  i  mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

      l)  la  costruzione  nelle  zone  agricole di qualsiasi tipo di recinzione,  ad  eccezione  di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni  e  degli  impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività   agro-silvo-pastorali,   purché   realizzate  utilizzando tipologie  e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

      m) lo  svolgimento  di  attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente Parco;

      n) l'attività  di  estrazione  e  di  ricerca  di  idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche;

      o) la  realizzazione  di  opere  che comportino la modifica del regime  delle  acque,  fatte  salve  quelle necessarie alla sicurezza delle  popolazioni  e  le  opere  minori  legate  all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidono sugli alvei naturali.

    2.  In  riferimento alla lettera n) del comma 1 é fatta salva la realizzazione  di  opere  e  l'esercizio delle attività connesse che hanno già ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale,  nonché quelle relative agli interventi per i quali alla data  di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglio regionale  siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

                          Divieti in zona 1

    1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:

      a) l'uso dei fitofarmaci;

      b) la   realizzazione   di   nuovi  edifici  ed  il  cambio  di destinazione  d'uso  di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve, altresì,  le  previsioni  dei  piani  paesistici  di  ambito laddove

vigenti e/o in fase di approvazione;

      c) le   utilizzazioni   boschive  non  previste  nei  piani  di assestamento  forestale  approvati  dall'ente  Parco, fatti salvi gli interventi  necessari  alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari,  le  cure  colturali  e  gli  interventi selvicolturali

ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi;

      d) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

      e) la  realizzazione  di nuovi tracciati stradali e nuove opere di  mobilità,  ad  eccezione  di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali;

      f) l'apposizione   di  cartelli  e  manufatti  pubblicitari  di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del  parco  e  della segnaletica esistente, purché conforme a quella del C.A.I.;

      g) le   opere  tecnologiche  ad  eccezione  degli  impianti  di approvvigionamento  idrico  e  di  depurazione  di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco.

Art. 5.

                          Divieti in zona 2

    1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'art. 3 i seguenti divieti:

      a) la  circolazione  di natanti a motore nei bacini lacustri ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso;

      b) le   utilizzazioni   boschive  su  territori  di  proprietà demaniale  non  previste  nei  piani  di  assestamento forestale già vigenti  e/o  in  fase  di  approvazione o approvati dall'ente Parco, fatti  salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli  interventi  fitosanitari,  le  cure  colturali  e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei  boschi;  nonché  i  progetti e le istanze di taglio, redatti ai sensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, e

della   D.G.R.   n.   956/2000  art.  1,  comma 2,  per  i  quali  le amministrazioni    comunali   hanno   già   avviato   le   procedure amministrative  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto.

                  Art. 6.

                    Regime autorizzativo generale

    1.  L'adozione  dei  nuovi strumenti urbanistici generali e delle loro  varianti  generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco.

    2.  Le  utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del  perimetro  del  Parco  nazionale  dell'Appennino  Lucano  -  Val d'Agri-Lagonegrese   vengono  autorizzate  dall'autorità  competente territorialmente,  secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 7.

                   Regime autorizzativo in zona 1

    1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:

a) le   opere  tecnologiche,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero delle comunicazioni;

      b) gli  interventi  di restauro e di risanamento conservativo e di  ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

      c) i piani di assestamento forestale.

    2.  Resta  ferma  la  possibilità  di  realizzare  interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art.31,  primo  comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione.

 Art. 8.

                   Regime autorizzativo in zona 2

    1. Salvo  quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:

      a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;

      b) opere  tecnologiche  quali elettrodotti con esclusione delle opere   necessarie   alla   elettrificazione   rurale,  gasdotti  con esclusione  delle  reti  di  distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

      c) realizzazione dì piste ed impianti per lo sci di fondo;

      d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilità;

      e) interventi  di  restauro  e di risanamento conservativo e di ristrutturazione  edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

    2. Resta  ferma  la  possibilità  di  realizzare  interventi  di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  così come definiti dalle lettere a)  e b)  del  primo  comma dell'art. 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

    3.  Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che  siano  in  corso  d'opera  alla  data  di  entrata in vigore del presente   decreto,  i  soggetti  titolari  delle  opere  trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in

vigore  del  presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art.   10, l'elenco  delle  opere  accompagnato  da  una  relazione dettagliata  sullo  stato  dei  lavori e contenente l'indicazione del luogo  ove  sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata  comunicazione  delle  informazioni  di  cui  sopra l'ente di gestione  provvederà  ad  ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

 Art. 9.

                   Regime autorizzativo in zona 3

    1.  Nelle  aree  di  zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso di adozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007.

Art. 10.

             Modalità di richiesta delle autorizzazioni

    1.  L'eventuale  rilascio  di  autorizzazioni  da parte dell'ente Parco,  per  quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 é subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

      a) gli   elaborati   tecnici  relativi  alle  istanze  prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri,  comprese  le  eventuali  prescrizioni,  da  parte degli enti istituzionalmente  competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

      b) l'autorizzazione é rilasciata per le opere non ricadenti in zona  1,  entro  sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta,  completa  in  ogni  sua parte; tale termine potrà essere prorogato  di  ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria;

decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

    2.  Le  autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti di pianificazione   e   agli   interventi   soggetti  rispettivamente  a conferenza   di  pianificazione  e  conferenza  di  localizzazione  e relativi  accordi  di  cui  agli  articoli 25, 26, 27, 28 della legge 11 agosto   1999,   n.   23,   sono  rese  nelle  medesime  sedi  dal rappresentante  dell'ente  Parco  convocato  a  norma  delle suddette procedure.

                              Art. 11.

                          Norma transitoria

    1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri per i  progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6, 7  e  8  sono  ricompresi  nelle  rispettive  procedure autorizzative espletate  ai  sensi  dell'art. 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

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