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BOSCHI, FORESTE E TERRITORI MONTANI
A) Norme generali
L. 21 novembre 2000, n. 353 (1).
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
Capo I - Previsione, prevenzione e lotta attiva
1. Finalità e princìpi.
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate
alla conservazione e alla difesa dagli incendi
del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile
per la qualità della vita e costituiscono
princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli
enti competenti svolgono in modo
coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta
attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da
terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché attività di formazione, informazione ed educazione
ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti sulla base delle
disposizioni di principio della presente legge entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture
statali previsti dalla presente legge sono
estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome interessate su
richiesta delle medesime e previe opportune intese.
2. Definizione.
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con
suscettività a espandersi su aree boscate,
cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e
infrastrutture antropizzate poste all'interno delle
predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.
3. Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi.
1. Le regioni approvano il piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
sulla base di linee guida e di direttive deliberate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, che si avvale, per quanto di
rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di
seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino
alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di seguito denominato
«Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
«Conferenza unificata».
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro
centocinquanta giorni dalla deliberazione
delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma
1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti
l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,
rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con
apposita cartografia tematica
aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione
prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con
l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai
venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e
sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a
rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli
incendi boschivi anche attraverso sistemi di
monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli
strumenti e delle risorse umane nonché le
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e
dei tracciati spartifuoco nonché di
adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione
del bosco, con facoltà di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle aree a più elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle attività
previste nel piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza,
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva
operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale
dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone,
anche a livello interprovinciale, le attività di
emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo
conto delle strutture operative delle
province, dei comuni e delle comunità montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1
restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani
antincendi boschivi già approvati dalle regioni.
4. Previsione e prevenzione del rischio di incendi
boschivi.
1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d)
ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio
boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra
nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi
funzionali a realizzare la lotta attiva di cui
all'articolo 7.
2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere
azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale
innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla
mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono
utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e
vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in
generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all'articolo
3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a
migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti
naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attività di previsione e
prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono
altresì, nell'àmbito dell'attività di prevenzione, concedere
contributi a privati proprietari di aree boscate,
per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione
degli incendi boschivi.
4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di
apposite planimetrie relative alle aree a rischio
di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze
in materia urbanistica e di pianificazione
territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio
boschivo del territorio.
5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le
attività di previsione e di prevenzione
secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
5. Attività formative.
1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva
educazione ambientale in attività di
protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono,
d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata,
l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico
rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di
previsione, prevenzione degli incendi boschivi e
lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le
regioni possono avvalersi anche del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
6. Attività informative.
1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali
promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000,
n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause
determinanti l'innesco di incendio e alle
norme comportamentali da rispettare in situazioni di
pericolo. La divulgazione del messaggio
informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli
uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai
sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi comprendono le attività di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla
effettiva operatività della stessa, il
Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio
nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo
unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la
flotta aerea antincendio dello Stato,
assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il
personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato
da un rappresentante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano
il coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una
operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di
incendio boschivo le sale operative unificate
permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie
strutture e dei propri mezzi aerei di supporto
all'attività delle squadre a terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato in base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente
normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e
di certificata idoneità fisica qualora
impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia dello Stato, in caso di
riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità
competente che ne potrà disporre l'utilizzo
in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di
programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la
flotta aerea di cui al comma 2, secondo
procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a
terra anche ai fini dell'efficacia
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono
avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri
operativi antincendi boschivi del Corpo
medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per
attività connesse alle finalità di cui alla presente
legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività
di prevenzione di cui all'articolo 4 e
reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di
maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data
priorità al personale che ha frequentato, con esito
favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le
regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti
in rapporto ai risultati conseguiti in termini di
riduzione delle aree percorse dal fuoco.
8. Aree naturali protette.
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3
prevede per le aree naturali protette regionali,
ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni,
un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti
gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo
forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è
predisposto un apposito piano dal Ministro
dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su
proposta degli enti gestori, sentito il Corpo
forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita
sezione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate
dagli enti gestori delle aree naturali protette di
cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province,
dalle comunità montane e dai comuni,
secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette
sono organizzate e svolte secondo le modalità
previste dall'articolo 7.
9. Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento.
1. Il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli
adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno
dalla data di entrata in vigore di
quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge stessa.
Capo II - Funzioni amministrative e sanzioni
10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco non possono avere una
destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per
almeno quindici anni. È comunque
consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla
salvaguardia della pubblica incolumità e
dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e
immobili situati nelle predette zone, stipulati
entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente
comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.
È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti
soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture
e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per
detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data
precedente l'incendio e sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data, la relativa
autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni,
sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con
risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica
autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le
aree naturali protette statali, o dalla regione
competente, negli altri casi, per documentate situazioni di
dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui
sia urgente un intervento per la tutela di particolari
valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati
per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di
approvazione del piano regionale di cui al
comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito
catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco
nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi
effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il
catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti
soprassuoli deve essere esposto per trenta
giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali
osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi
sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli
elenchi con la cancellazione delle prescrizioni
relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano
trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per
ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco
ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa,
per ogni capo, non inferiore a lire 60.000
e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione
al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli
si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire
400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di
edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del
comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell'opera e il ripristino dello stato dei
luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo
sono vietate tutte le azioni, individuate ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti
anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore
a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono
raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una
delle categorie descritte all'articolo 7,
commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da
parte di esercenti attività turistiche, oltre alla
sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al
risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione
concorrono l'ammontare delle spese
sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al
soprassuolo e al suolo.
11. Modifiche al codice penale.
1. (2).
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «Chiunque» sono inserite le
seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 423-bis,».
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le
parole: «dell'articolo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».
4. (3).
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole:
«dai due articoli precedenti» sono sostituite
dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è
abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «Chiunque» sono inserite le
seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell'articolo 423-bis,».
(2) Aggiunge l'art. 423-bis al codice penale.
(3) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 424 del
codice penale.
Capo III - Disposizioni finanziarie, abrogazione di norme ed
entrata in vigore
12. Disposizioni finanziarie.
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le risorse
finanziarie, ad eccezione di quelle destinate
all'assolvimento dei compiti istituzionali delle
amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità
previsionali di base per la lotta agli incendi
boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro delegato per
il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in
apposite unità previsionali di base del centro
di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per analoga destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per
lo svolgimento delle funzioni di cui agli
articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma
2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel
triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di
cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente
al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale
nazionale, costituito presso il Corpo forestale
dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote
inversamente proporzionali al rapporto tra superficie
percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale
prendendo a riferimento il dato medio del
quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede
il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; di tali risorse le regioni
provvedono a trasferire agli enti locali territoriali
la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro
conferite dalla presente legge. Al predetto
onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il
finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1,
comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si
provvede con stanziamento determinato dalla
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra
le regioni avviene con le medesime modalità
di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7
connessi all'esercizio di funzioni di
competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti assegnati agli organi
competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini
dell'individuazione delle zone boscate di cui
all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo
3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa
di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità
previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la
protezione civile» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la successiva assegnazione
all'Agenzia a decorrere dall'effettiva
operatività della stessa. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione della presente legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme
assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad
enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in
parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del
provvedimento di assegnazione dei finanziamenti.
Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca,
totale o parziale, dei provvedimenti di
assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle
relative somme da parte degli enti
assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unità previsionale di
base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione civile» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e possono essere
impiegate, mediante ordinanze emesse
ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, per esigenze connesse all'attuazione della
presente legge e volte in particolare ad eliminare
situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale;
all'attuazione degli interventi provvede il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile,
in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento.
13. Norme abrogate ed entrata in vigore.
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente
legge e in particolare:
a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative
per la difesa dei boschi dagli incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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