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Legge 6 dicembre 1991, n. 394
LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità e ambito della legge
Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette
Art. 3 - Comitato per la aree naturali protette e Consulta tecnica
per le aree naturali protette
Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali protette
Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi
Art. 6 - Misure di salvaguardia
Art. 7 - Misure di incentivazione
TITOLO II - Aree naturali protette nazionali
Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali
Art. 9 - Ente parco
Art.10 - Comunità del parco
Art.11 - Regolamento del parco
Art.12 - Piano per il parco
Art.13 - Nulla osta
Art.14 - Iniziative per la promozione economica e sociale
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
Art.16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
Art.17 - Riserve naturali statali
Art.18 - Istituzione di aree protette marine
Art.19 - Gestione delle aree protette marine
Art.20 - Norme di rinvio
Art.21 - Vigilanza e sorveglianza
TITOLO III - Aree naturali protette regionali
Art. 22 - Norme quadro
Art. 23 - Parchi naturali regionali
Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
Art. 25 - Strumenti di attuazione
Art. 26 - Coordinamento degli interventi
Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza
Art. 28 - Leggi regionali
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta
Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale
Art. 32 - Aree contigue
Art. 33 - Relazione al Parlamento
Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento
Art. 35 - Norme transitorie
Art. 36 - Aree marine di reperimento
Art. 37 - Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e
regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale
Art. 38 - Copertura finanziaria
TITOLO I - Principi generali
Art. 1 - Finalità e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli
articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi
internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio
naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e
biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e
ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma
2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di
tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le
seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali
o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche,
di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di
cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree
possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di
attività produttive compatibili .
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo
Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di
intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n.142.
Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette
1. I parchi nazionali sono costituiti da
aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più
ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche,
biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi
tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la
costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono,
nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo
individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici
ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri,
fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o
per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali
possono essere statali o regio nali in base alla rilevanza degli
interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree
protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle
aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo
1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982,
n.979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo
3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente
legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti
dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di
Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n.448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo
le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti
d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui
all'articolo 3 della legge 5 Agosto 1981, n.453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e
delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve
naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo
della propria denominazione.
Art. 3 - Comitato per la aree naturali protettee Consulta tecnica per
le aree naturali protette
1. E' istituito il Comitato per le aree
naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai
Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei
lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di
regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati per un
triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del
Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove
non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro
dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di
cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del l'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici
nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, in attuazione degli
indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i
dati disponi bili relativi al complesso delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della
carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971,
n.1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia,
evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità
territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta
del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel
1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione della aree protette, sentita la Consulta
di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di
cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per
l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte
l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce
sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si
raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione
al Consiglio dei ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali
protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti
particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in
materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal
Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata
dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di
nomi rispettiva mente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei,
dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, uno
designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una
rosa di nomi proposta dai presidenti del parchi nazionali e regionali.
Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a
lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici
in materia
di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato
o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e
della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio Conservazione della
natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta
da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di
cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il
predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti
dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici
anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata
qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore
al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n.428,
convertito dalla legge 4 agosto 1973, n.497. Con proprio decreto il
Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato,
disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione
del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4
miliardi a partire dall'anno 1991.
Art. 4 - Programma triennale per le aree naturaliprotette
1. Il programma triennale per le aree
naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle
linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta
della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge
dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema
delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e
regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali
e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini; b) indica
il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la
delimitazione di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto
delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun
esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per
l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi
innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla
protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di
valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione
ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività
nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie
risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di
dette aree e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono
uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree
protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza,
ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione
ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di
unitarietà delle aree da proteggere;
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di
cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n.979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione
o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di
aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello
Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle
disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al
comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro
del l'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici
metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica
per la tute la dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n.305.
L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di
finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al
Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri
Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali,
ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove
aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette
esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il
Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349,
ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al
Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa
procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il
programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al
comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e
a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per
le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con
quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli
elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi
tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel
termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la
spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il
1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse
alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di
informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la
redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le
iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14,
per acquisti, espropriazioni ed indennizzi di cui all'articolo 15,
nonché per interventi con nessi a misure provvisorie di salvaguardia e
primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la
valorizzazione e la fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di
lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92
miliardi per il 1994.
Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi
1. Il Ministro dell'ambiente vigila
sull'attuazione del programma e pro pone al Comitato le variazioni
ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma
tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente,
sentita la Consulta, indica gli adempi menti e le misure necessarie e
fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere
del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che
provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad
acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato
l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative
certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o
privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono
tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità
indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è
condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
Art. 6 - Misure di salvaguardia
1. In caso di necessità ed urgenza il
Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze,
possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed
adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree
protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente
di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti
dal presente comma la proposta di istituzione dell'area protetta e le
relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato
nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di
individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n.349, in materia di
individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale, nonché dal l'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle
singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di
cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente
individuate nel programma stesso e si applicano le misure di
incentivazione di cui all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18
della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia
ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati,
l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle
esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con
destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere
sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed
idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso
di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento
motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di
salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di
lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e
dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n.457, dandone comunicazione al Ministro del l'ambiente e alla regione
interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino
all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le
procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono
adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale
ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese
dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il
committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso
di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il
Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore
l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il
termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio
1985, n.47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del
nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge
8 luglio 1986, n.349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal
Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n.639.
Art. 7 - Misure di incentivazione
1. Ai comuni ed alle province il cui
territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco
nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte,
entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine,
attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e
regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro
i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere
previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli articoli 12
e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico
e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua,
dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi
comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto
ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi
volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito
ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative
produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del
parco nazionale o naturale regionale.
TITOLO II - Aree naturali protette nazionali
Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protettenazionali
1. I parchi nazionali individuati e
delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e
delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità
di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una
regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più
regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è
comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva
naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della
disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia
introdotte ai sensi dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e
dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si
provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle
disposizioni di cui all'articolo 18.
Art. 9 - Ente parco
1. L'Ente parco ha personalità di diritto
pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori del conti;
e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in
parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell'Ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono
delegate dai Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella
seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le
regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per
le atti vità in materia di conservazione della natura o tra i
rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo
le seguenti modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349,
scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della
Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio
nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle
province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di
un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata
dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni
dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice
presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le
funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia
nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni
generali ed in particolare sui bilanci che sono approvati dal Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e
sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime
parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione
interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità
degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro
contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità
dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco,
approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto
del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra
funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel
ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal
Ministro del tesoro, di cui uno in
qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle
regioni interessate.
11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente
previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del
ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero
dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di
cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio
dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con
decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della
presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto
di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente
esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti
nell'elenco.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i
membri possono essere confermati una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n.70; essi si intendono inseriti nella tabella IV
allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle
risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per
le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di
personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il
settore agri colo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di
consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori
di attività dell'Ente parco.
Art.10 - Comunità del parco
1. La Comunità del parco è costituita dai
presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai
presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le
aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo
dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del
Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio
regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un
Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e
quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei
suoi componenti.
Art. 11 - Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina
l'esercizio delle attività consenti te entro il territorio del parco ed
è adottato dall'Ente parco, anche con testualmente all'approvazione del
piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi
dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui
all'artico lo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni
parco, il regola mento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere,
nell'ambito della legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione
giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità
terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e
strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare
sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie
animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo
nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali,
non ché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che
possano alterare l'equilibrio naturale
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché
l'asportazione di minerali
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri
urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alte razione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali
deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a)
del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da
persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle collettività locali o altri
usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente
commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente
parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro
dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali
interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e
comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il
regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i
Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti.
Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento
del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla loro
applicazione.
Art. 12 - Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali ed
ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento
del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in
particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai
portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia
le del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di
campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente
naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali
orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del
territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni
produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture
strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse
naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di
manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree
di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in
conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono
continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di
agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca
e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione
artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi
delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata
legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle
destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti
parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi
di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con
le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della
vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento
del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla
sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente
legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi,
sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le
sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate;
chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi
quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle
quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro
centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia
sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto
con cerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e
d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per
quanto con cerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2,
emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga
approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco,
alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle
regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari
per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione
non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro
dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide
in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si
sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente,
che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla
sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci
anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso
previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani
territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei
privati.
Art. 13 - Nulla osta
1. Il rilascio di concessioni o
autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del
parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla
osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del
regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende
rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugna bile, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente
parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà
notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta
rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso
giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione
ambientale individua te ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con
deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui
composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del
parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per
una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del
nulla osta.
Art. 14 - Iniziative per la promozione economicae sociale
1. Nel rispetto delle finalità del parco,
dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità
del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e
sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco
e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua
costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati
alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche
attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere
vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità
del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è
rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il
quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al
Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la
concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione
di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico,
servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in
proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di
concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la
promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali
artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e
biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa
atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco,
lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota
parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire
l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la
fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere
al mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio
emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità
e che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni
interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia
il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può
essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua
formazione.
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
1. L'Ente parco, nel quadro del programma
di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco
o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di
prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività
agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi
equitativi. I vincoli, tempora nei o parziali, relativi ad attività già
ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che
tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del
parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle
disposizioni di attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla
fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la
liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi
entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a
titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati
all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2,
lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui
al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi
dalla noti fica della proposta di alienazione. La proposta deve
contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione
del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di
pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il
prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può,
entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare
il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro
successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un
apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per
il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito
programma, con opportune priorità.
Art. 16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazionifiscali
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da
destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui
all'arti colo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei
diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai
servizi resi
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente
parco.
2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e
propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi
esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla
normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette
alla disciplina dell'imposta del valore aggiunto. La registrazione dei
corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979, n.24 senza l'obbligo dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
Art. 17 - Riserve naturali statali
1. Il decreto istitutivo delle riserve
naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i
confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa
le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed vincoli
principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui
devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo
regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti
nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della
riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro
dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della
riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate,
salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione
della riserva.
Art.18 - Istituzione di aree protette marine
1. In attuazione del programma il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e
d'intesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette marine,
autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo.
L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo
26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e
la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la
protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni
del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma
6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento
per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine
è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
Art.19 - Gestione delle aree protette marine
1. Il raggiungimento delle finalità
istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso 1'
Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione
delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle
competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi
da parte del Ministro dell'ambiente, di con certo con il Ministro della
marina mercantile, la gestione dell'area pro tetta marina può essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni
riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque
confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al
soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che
possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente
oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In
particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e
vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e
di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4.1 divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai
territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i
divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione
necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle
aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità
della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina
mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area
protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle
Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre
1982, n. 979.
Art. 20 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le
disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si
applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n.
979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per
le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine
congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina
mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di
rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente
legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni all'attuale
pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di
quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da
dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco,
sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite
dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le
modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di
formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai
dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di
sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari
obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti
assumono la qualifica di guardia giurata. Fino all'emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello
Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai
sensi dell'articolo 19, comma 7.
TITOLO III - Aree naturali protette regionali
Art. 22 - Norme quadro
1. Costituiscono principi fondamentali per
la disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni
al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva
l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi del
l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si
realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del
1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indi
rizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a
protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli
obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione
dell'area protetta sul territorio
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta
e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione
dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in
conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree
protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari monta
ne, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in
tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti
patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la
partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle
aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione
dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve
naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni
forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine
di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con
la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più
regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le
stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel
territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità
al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali
per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal
personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
Art. 23 - Parchi naturali regionali
1. La legge regionale istitutiva del parco
naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui
all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione
provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la
gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui
all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A
tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o
consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco,
esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti
pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.
Art. 24 - Organizzazione amministrativa delparco naturale regionale
1. In relazione alla peculiarità di
ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con
apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i
criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del
presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del
direttore, la composizione ed i poteri del collegio dei revisori dei
conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di
convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione
della comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la
presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono
avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla
regione o da altri enti pubblici.
Art. 25 - Strumenti di attuazione
1. Strumenti di attuazione delle finalità
del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano
pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione
del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano
paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i
piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del
piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove
iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali
interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale
delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale
piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del
parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è
approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di
cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali
e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite,
oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da
enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni
riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono
al parco o dei quali esso abbia la gestione.
Art. 26 - Coordinamento degli interventi
1. Sulla base di quanto disposto dal
programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli
effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi
di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad
oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi
individuano gli interventi da realizza re per il perseguimento delle
finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie
dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,
nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.
Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree
naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di
area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo
determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare
specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori
delle aree naturali protette regionali, sulla base di una
convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 28 - Leggi regionali
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione
alle disposizioni contenute nel presente titolo.
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestionedell'area protetta
1. Il legale rappresentante dell'organismo
di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata
un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta,
dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni
caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o
animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del
committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in
caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino
o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo
termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede
all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese
mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può
intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano
compromette re l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e
ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive
dell'area protetta.
Art. 30 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola
le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è
punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di
gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante
dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti
ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto
dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la
continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area
protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti
ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione
in pristino del l'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto
al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi
di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la
consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n.689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n.349, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel
caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle
riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in
relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che
prevedo no misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree
protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi
naturali regio nali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino
alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17,
comma 2.
Art. 31 - Beni di proprietà dello Statodestinati a riserva naturale
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183, del Corpo forestale
dello Stato, le riserve natura li statali sono amministrate dagli
attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve
naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del
1989, la composizione e le funzioni dell' exAzienda di Stato possono
essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di con certo
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle
attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n.124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree
individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio
1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della
loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche
ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione
Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi
dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616.
3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà
dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto
dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale,
spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento
di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due
anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i
territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono
affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali
statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e
di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente
ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 32 - Aree contigue
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi
di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali
interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la
tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette,
ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle
aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono
determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale
protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono
disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella
forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni
dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al
secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per
esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area
stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti
riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna
regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa
al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli
articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel
cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.
Art. 33 - Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'ambiente, previa
deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree
naturali protette nazionali.
Art. 34 - Istituzione di parchi e aree direperimento
1. Sono istituiti i seguenti parchi
nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e
Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi
dell'articolo 2 comma 7, il Parco Nazionale del Golfo di Orosei,
Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione
Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si
provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese
(Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già
costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la
previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione
provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli
elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare,
presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato
nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati,
adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la
conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco,
fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è
affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro
dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la
delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma
3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei
parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente
legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità
finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le
seguenti:
a) Alpi Apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l)Alta Murgia.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può
emanare opportune misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine
previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso
provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti
o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati
esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate,
promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare
forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e
facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono
riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di
particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio
nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per
le regioni e gli enti locali interessati.
10. per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2
è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi
per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.
Art. 35 - Norme transitorie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede
all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti
di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo,
del Parco Nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a
statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle
attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi
ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede
in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno
assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai
principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed
ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il
ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la
gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi
nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme,
contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione
scientifica non ché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che
saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10
della legge 28 Agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della
presente legge utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata
in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro
dell'Ambiente, all'istituzione del parco naturale interregionale del
Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989,
n.305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione
paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto
1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 13 Settembre 1988. Qualora l'in
tesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede all'istituzione
di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del
Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla
istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese
(Monti Arioso Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già
costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la
previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali
emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le
conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono
istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di
pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito
in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a
decorrere dal 1 993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di
lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21
miliardi a decorrere dal 1993.
Art. 36 - Aree marine di reperimento
1. Sulla base delle indicazioni
programmatiche di cui all'articolo 4 possono essere istituiti parchi
marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone
Talamone
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio
del Comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco Marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara
ee) Capo Carbonara.
2. La Consulta per la difesa del mare, può, comunque,
individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n.
979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire
parchi marini o riserve manne.
Art. 37 - Detrazioni fiscali a favore dellepersone giuridiche e
regime per i beni di rilevante interesse paesaggisticoe naturale
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis.Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti
pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente
riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono
attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per
l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri
1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n.1497, facenti
parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della
medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base
ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge
27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n.431, ivi comprese le erogazioni destinate
all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento
di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di
destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma,
senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure
il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il
Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici
tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle
agevolazioni, dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a
decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi
accessori
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di
parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e
di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché
gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera
a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto
di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa
legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo
effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli
scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai
beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati
con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati
una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai
beneficiari ".
2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto
obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo
imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del
competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e
ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per
territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo
gratuito da persone fisiche e giuridiche dello Stato ed ai soggetti
pubblici e privati di cui alle lettere
a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi
relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano
assoggettati al vincolo dell'inedificabilità in base ai piani di cui
all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione
del bene ne!la sua integrità, per il godimento delle presenti e delle
future generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto
1982, n.512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui
ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939
effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione
di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione
del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1
miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento
una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.
Art. 38 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla attuazione
dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1 991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e
tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7,
pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a
regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del
Ministero dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9,
pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993 e a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del
Ministero dell'ambiente ".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8,
pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per
l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 -1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9,
pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 ed a lire 92
miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e
delle altre riserve naturali".
6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 4,
pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5,
pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui
parchi nazionali e le altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma
10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma
11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per
l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riser ve naturali".
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma
8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno
1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma
9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per
l'anno 1992 ed a lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si
provvede mediante corri spondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e
dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni
successivi al triennio
1991-1993, saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n.362.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
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